INDENNIZZO DA RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del DL 21 giugno 2013, n.
Data:
18 Novembre 2013
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è prevista l’erogazione di un indennizzo da ritardo. Ai sensi del comma 10, dello stesso art. 28, detta disposizione è immediatamente applicabile, in via sperimentale, solo ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente al 20.08.2013. Le modalità e i termini per conseguire l’indennizzo sono i seguenti : l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 /1990 entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento tramite apposita nota da inoltrarsi al seguente indirizzo di posta elettronica : comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it oppure al fax n 075/82599220. la nota di attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 /1990, deve avere quale destinatario, indipendentemente dal suo invio tramite posta elettronica o fax, il titolare del potere sostitutivo individuato nel Segretario comunale, dr. Taralla Marco. Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 della legge n° 241 / 1990 il titolare del potere sostitutivo individuato dal Comune dispone di un termine di tempo pari alla metà di quello previsto “inizialmente” per la conclusione del procedimento amministrativo per assicurarne la definizione tramite l’adozione del relativo provvedimento conclusivo.
Ultimo aggiornamento
15 Gennaio 2022, 00:28